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Blog  di Caranas

Ed ora Berlusconi rischia anche di non entrare in parlamento

5 Marzo 2013 , Scritto da CARANAS Con tag #POLITICA

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“Berlusconi non era e non è eleggibile. Lo stabilisce la legge 361 del 1957, che è stata sistematicamente violata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati. Nel 1994 (maggioranza di centro-destra) e nel 1996 (maggioranza di centro-sinistra, primo governo Prodi), un comitato animato da Vittorio Cimiotta (“Giustizia e libertà”) e composto da Roberto Borrello, Giuseppe Bozzi, Paolo Flores d’Arcais, Alessandro Galante Garrone, Ettore Gallo, Antonio Giolitti, Paolo Sylos Labini, Vito Laterza, Enzo Marzo, Alessandro Pizzorusso, Aldo Visalberghi, e sostenuto da una campagna stampa del settimanale “l’Espresso”, organizza i ricorsi dei cittadini elettori, ricorsi che vengono respinti dalla Giunta delle elezioni della Camera (con l’unico voto in dissenso dell’on. Luigi Saraceni, che il centro-sinistra non confermerà nella Giunta del 1996) con la motivazione che l’articolo 10 comma 1 della legge dichiara in effetti che non sono eleggibili “coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica”, ma che “l’inciso ‘in proprio’ doveva intendersi ‘in nome proprio’, e quindi non applicabile all’on. Berlusconi, atteso che questi non era titolare di concessioni televisive in nome proprio”.

 

“Palese interpretazione da azzeccagarbugli, poiché come scrisse il presidente emerito della Corte Costituzionale Ettore Gallo ‘ciò che conta è la concreta effettiva presenza dell’interesse privato e personale nei rapporti con lo Stato’. Tanto è vero che la “legge Mammì” del 6 agosto 1990, n° 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato stabiliva all’art. 12 il “Registro nazionale delle imprese radiotelevisive” e all’art. 17 comma 2 precisava che “qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni ecc. … la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche, o a società ecc. … purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto al voto”.

Estratto da Il Fatto Quotidiano

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