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Blog  di Caranas

DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET: COME EVITARLA, COME DIFENDERSI

23 Aprile 2014 , Scritto da CARANAS Con tag #PoliticaMENTE

 DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET: COME EVITARLA, COME DIFENDERSI

Diffamazione-online

Parlare di questo argomento non è alquanto facile, non essendoci ancora una consolidata ed univoca posizione giurisprudenziale sul punto. Al fine di essere pratici, la prima distinzione va fatta tra ingiuria e diffamazione: si tratta di due reati spesso tra loro confusi, posti il primo a tutela dell’onore e del decoro di una persona e il secondo della sua reputazione. La differenza fondamentale tra ingiuria e diffamazione è costituita dalla circostanza che l’offesa avvenga alla presenza o meno del soggetto interessato: nel primo caso, ovvero quando la persona è presente, ricorre l’ipotesi della ingiuria, nel secondo caso, invece, si dovrà parlare di diffamazione.

Il reato di diffamazione si pone in essere ogni qualvolta, comunicando con più persone, si offende l’altrui reputazione (intesa genericamente come l’opinione e la stima che gli altri hanno di una persona). Le pene sono però aumentate se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, se è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, se è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio.

L’ipotesi che, senza dubbio, può essere di interesse per gli utenti del blog, così come di social network, è l’ipotesi della diffamazione a mezzo internet.

Dal 2000 circa la giurisprudenza ha ritenuto di equiparare internet a “mezzo di pubblicità”, per cui l’ipotesi della diffamazione a mezzo internet rientrerebbe tra le ipotesi aggravate di diffamazione, cioè quelle per cui le pene sono più gravi.

LA CONDOTTA Dal punto di vista della condotta (comportamento), mentre per commettere il reato di diffamazione utilizzando le mail è necessario spedirne una o più a persona/e diversa/e da quella di cui si vuole ledere la reputazione, per commettere il reato tramite blog o social network o siti web è già di per sé sufficiente pubblicare il messaggio lesivo della reputazione altrui su pagine che danno accesso a più utenti.

I SOGGETTI Per quanto riguarda i soggetti che commettono il reato: la Costituzione Italiana stabilisce che “la responsabilità penale è personale”, ciò vuol dire innanzitutto che in primis è soggetto punibile l’autore del messaggio lesivo della reputazione altrui, quindi all’interno del blog l’autore del post o l’autore del commento lesivo.

Risulta ancora controversa la possibilità di configurare una responsabilità per culpa in vigilando in capo ai gestori dei siti internet o blog per le violazioni commesse dagli utenti che pubblicano sui predetti spazi.

Inizialmente, la giurisprudenza ha ritenuto condannabili gestori di siti o di blog estendendo agli stessi le norme sulla responsabilità dell’editore di una testata giornalistica. Tuttavia, successivamente, nel rispetto del principio di diritto per cui è impossibile applicare le leggi penali oltre i casi in esse contemplate, la stessa giurisprudenza ha ritenuto che in effetti internet non può essere ricompreso nella nozione di “stampa”.

Di conseguenza, i giudici hanno di volta in volta dovuto assumere specifiche posizioni, talvolta diametralmente opposte, mancando una disciplina normativa ad hoc.

Tutto ciò premesso, appare opportuno fornire consigli diversi a seconda che si sia vittime o autori di messaggi considerati diffamatori.

ACQUISIRE LE PROVE Per chi si ritiene persona offesa dal reato: la prima cosa da fare è salvare le prove, cosa non molto facile; se si tratta di diffamazione a mezzo mail, chiedete a chi vi avvisa di non cancellarle; se si tratta di diffamazione a mezzo siti o blog, non è di per sé sufficiente stampare le relative pagine o fare screenshot, posto che controparte potrebbe benissimo evidenziare che si tratta di semplici immagini facilmente modificabili; sarebbe necessario più che altro utilizzare strumenti che permettano di “congelare” il contenuto della pagina, che riporta il messaggio lesivo, potendo successivamente dimostrare che a quella URL corrispondeva un dato contenuto in un dato momento; lo strumento ideale in tal senso è Hashbot.com, web application ideata dal nostro caro Gianni Amato e da Davide Bagliere.

Ricordo inoltre che presso il Tribunale di Siracusa è presente una sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che è sezione specializzata della Polizia di Stato addetta all’azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica, nonché il NIT (nucleo investigativo telematico). Ultima, ma importantissima nota: il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Per chi viene accusato di un eventuale reato di diffamazione a mezzo internet: anche in questo caso la prima cosa da fare è salvare le prove stavolta a discolpa, nonché eventuali prove che possano giustificare o discriminare la condotta; in realtà il consiglio migliore è quello di affidarsi ad un avvocato che ispiri fiducia, anche se senza dubbio non va mai dimenticato, che la decisione finale spetta comunque al giudice terzo.

Va chiarito che in ambito penale si sarà dapprima indagati e, terminate le indagine, se non dovesse essere disposta l’archiviazione, inizierà il vero e proprio processo. Difendersi con l’assistenza di un avvocato è necessario: ricordate che, nell’ipotesi in cui non nominiate voi un avvocato, ve ne verrà assegnato uno d’ufficio, che dovrete comunque pagare. La legge però permette ai soggetti meno abbienti (reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33) di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. La richiesta va fatta personalmente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso il quale è anche disponibile l’elenco degli avvocati che esercitano anche col patrocinio a spese dello stato.

Avv. Lauretta Rinauro

[fonte :http://www.avolablog.it/?s=DIFFAMAZIONE+A+MEZZO+INTERNET%3A+COME+EVITARLA%2C+COME+DIFENDERSI]

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