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Blog  di Caranas

La Guerra tra bulli e la delusione dei tanti compagni che non voteranno più PD

31 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

 La Guerra tra bulli e la delusione dei tanti compagni che non voteranno più PD

Subito dopo l’approvazione del decreto Imu-Bankitalia è stato il caos in Aula a Montecitorio. La deputata grillina, Loredana Lupo, denuncia il questore di Scelta Civica Stefano Dambruoso e lo accusa di averla colpita in volto. La risposta: “Non è vero. Cercavo di bloccare l’attacco alla Presidente della Camera”, ma il video del Tg La7 in cui si evidenzia il momento in cui D’Ambruoso colpisce la deputata, mostra il contrario.

Quello che è successo alla Camera non assolve nessuno. Lo scrittore Aldo Nove l’ha definita «una guerra tra bulli scafati e bulli scoordinati» . Anche se l’unico a menare le mani è stato un deputato entrato in Parlamento sulla scia del sobrio loden montiano, nessuno può essere assolto se si porta il livello dello scontro politico a “pompinara” e “boia chi molla”.

Saranno tanti a non votare più PD (verso 5 stelle?) e i motivi sono evidenti :

1. I listini bloccati.

2. Il salva Lega.

3. Le candidature multiple.

4. La soglia di sbarramento turca che impedisce di fatto in futuro qualsiasi gruppo parlamentare diverso da Pd, Forza Italia e satelliti, Lega e M5S.

5. Un regalo miliardario alle banche private.

6. Un trucco ignobile per mescolare questo regalo alle banche con l’Imu, che non c’entra niente.

7. Una tagliola mai usata nella storia repubblicana, che svilisce il Parlamento e porta verso il governo per decreto.

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LE ACCUSE A NAPOLITANO PUNTO PER PUNTO – Ecco qui il testo sul sito di Beppe Grillo:

31 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

LE ACCUSE A NAPOLITANO PUNTO PER PUNTO – Ecco qui il testo sul sito di Beppe Grillo:

Il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, nell’esercizio delle sue funzioni, ha violato – sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e con modalità formali ed informali – i valori, i principi e le supreme norme della Costituzione repubblicana. Il compimento e l’omissione di atti e di fatti idonei ad impedire e a turbare l’attività degli organi costituzionali, imputabili ed ascrivibili all’operato del Presidente della Repubblica in carica, ha determinato una modifica sostanziale della forma di stato e di governo della Repubblica italiana, delineata nella Carta costituzionale vigente. Si rilevano segnatamente, a seguire, i principali atti e fatti volti a configurare il reato di attentato alla Costituzione, di cui all’articolo 90 Cost.

1. Espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d’urgenza

La nostra Carta costituzionale disegna una forma di governo parlamentare che si sostanzia in un saldo rapporto tra Camere rappresentative e Governo. La prevaricazione governativa assoluta, caratterizzata da decretazione d’urgenza, fiducie parlamentari e maxiememendamenti configura, piuttosto, un ordinamento altro e diverso che non conosce più il principio supremo della separazione dei poteri. Il predominio legislativo da parte del Governo, attraverso decreti legge, promulgati dal Presidente della Repubblica, viola palesemente sia gli articoli 70 e 77 della Costituzione, sia le norme di primaria rilevanza ordinamentale (quale la Legge n. 400 del 1988), sia numerose sentenze della Corte costituzionale (tra tutte: sentenza n. 29 del 1995, n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013). Ma al di là del pur impressionante aspetto quantitativo che, comunque, sotto il profilo del rapporto costituzionale tra Parlamento e Governo assume fortissima rilevanza, è necessario rimarcare, parallelamente, una preoccupante espansione della loro portata, insita nei contenuti normativi e, soprattutto, nella loro eterogeneità. Aspetto ulteriormente grave è la reiterazione, attraverso decreto- legge, di norme contenute in altro decreto-legge, non convertito in legge. La promulgazione, da parte del Presidente della Repubblica, di simili provvedimenti è risultata in palese contrasto con la nota sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996, che ha rilevato come «il decreto- legge reiterato – per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni), il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali – lede la previsione costituzionale sotto più profili». La forma di governo parlamentare, alla luce dell’attività normativa del Governo, pienamente avallata dalla connessa promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, si è sostanzialmente trasformata in «presidenziale» o «direttoriale», in cui il ruolo costituzionale del Parlamento è annientato in nome dell’attività normativa derivante dal combinato Governo-Presidenza della Repubblica.

2. Riforma della Costituzione e del sistema elettorale

Il Presidente della Repubblica ha formalmente e informalmente incalzato e sollecitato il Parlamento all’approvazione di un disegno di legge costituzionale volto a configurare una procedura straordinaria e derogatoria del Testo fondamentale, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello degli organi deputati a modificare la Costituzione repubblicana. In particolare, il disegno di legge costituzionale governativo presentato alle Camere il 10 giugno 2013, sulla base dell’autorizzazione da parte del Capo dello Stato, istituiva una procedura di revisione costituzionale in esplicita antitesi sia rispetto all’art. 138 Cost., sia rispetto all’art. 72, quarto comma, della Costituzione che dispone: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale». Il Capo dello Stato ha, dunque, promosso l’approvazione di una legge costituzionale derogatoria, tra le altre, della norma di chiusura della Costituzione – ovvero l’art. 138 Cost. – minando uno dei principi cardine del nostro ordinamento costituzionale: la sua rigidità. Egli ha tentato di trasformare la nostra Carta in una Costituzione di tipo flessibile. Flessibilità che, transitivamente, si sarebbe potuta ritenere espandibile, direttamente ed indirettamente, alla Prima Parte della Costituzione repubblicana, in cui sono sanciti i principi fondamentali della convivenza civile del nostro ordinamento democratico.

Il Presidente della Repubblica ha, inoltre, in data 24 ottobre 2013, nel corso dell’esame parlamentare riferito alla riforma della legge elettorale, impropriamente convocato alcuni soggetti, umiliando istituzionalmente il luogo naturalmente deputato alla formazione delle leggi. Si tratta, segnatamente, del Ministro per le Riforme Costituzionali, del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e Coordinamento delle Attività di Governo, dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari “Partito Democratico”, “Popolo della Libertà” e “Scelta Civica per l’Italia” del Senato della Repubblica, e del Presidente della Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato.

3. Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale

Il Presidente della Repubblica, recita l’articolo 74 della Costituzione, prima di promulgare un progetto approvato dalle due Camere, può rinviarlo al mittente, chiedendo una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale costituisce una funzione di controllo preventivo, posto a garanzia della complessiva coerenza del sistema costituzionale.

Spiccano, con evidenza, alcuni mancati e doverosi interventi di rinvio presidenziale, connessi a norme viziate da incostituzionalità manifesta. Possono, in particolare, evidenziarsi sia con riferimento alla legge n. 124 del 2008 (c.d. «Lodo Alfano»), sia con riguardo alla legge n. 51 del 2010 (c.d. «Legittimo impedimento»). Nel primo caso, le violazioni di carattere costituzionale commesse ad opera della Presidenza della Repubblica sono risultate duplici, stante sia l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge governativo, sia la sua relativa promulgazione; norma, questa, dichiarata integralmente incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 262 del 2009. Nel secondo caso, la legge promulgata è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 2011 ed integralmente abrogata con referendum popolare del giugno 2011.

4. Seconda elezione del Presidente della Repubblica

Ai sensi dell’articolo 85, primo comma, della Costituzione «Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni». É, dunque, evidente che il testo costituzionale non contempla la possibilità dello svolgimento del doppio mandato da parte del Capo dello Stato. A tal riguardo, il Presidente Ciampi ebbe a dichiarare che: «Il rinnovo di un mandato lungo, quale è quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato». In definitiva, anche in occasione della sua rielezione, il Presidente della Repubblica – accettando il nuovo e doppio incarico – ha violato la forma e la sostanza del testo costituzionale, connesso ai suoi principi fondamentali.

5. Improprio esercizio del potere di grazia

L’articolo 87 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia e di commutare le pene. La Corte costituzionale ha sancito, a tal riguardo, con sentenza n. 200 del 2006, che tale istituto trova supporto costituzionale esclusivamente al fine di «mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie». Viceversa, in data 21 dicembre 2012, il Capo dello Stato ha firmato il decreto con cui è stata concessa al direttore del quotidiano “Il Giornale”, dott. Sallusti, la commutazione della pena detentiva ancora da espiare nella corrispondente pena pecuniaria. A sostegno di tale provvedimento presidenziale, il Quirinale ha «valutato che la volontà politica bipartisan espressa in disegni di legge e sostenuta dal governo, non si è ancora tradotta in norme legislative». Analogamente, il Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 2013 ha concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano, in relazione alla condanna alla pena della reclusione e alle pene accessorie inflitta con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2010. La Presidenza della Repubblica ha reso noto che, nel caso concreto, «l’esercizio del potere di clemenza ha così ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un Paese amico». Con nota del 13 agosto 2013, inoltre, il Presidente della Repubblica ha impropriamente indicato le modalità dell’esercizio del potere di grazia, con riferimento alla condanna definitiva del dottor Berlusconi, a seguito di sentenza penale irrevocabile relativa a gravissimi reati.

Dunque, anche con riguardo agli istituti di clemenza, il potere nelle mani del Capo dello Stato ha subito una palese distorsione, ai fini risolutivi di controversie relative alla politica estera ed interna del Paese.

6. Rapporto con la magistratura: Processo Stato – mafia

Anche nell’ambito dei rapporti con l’ordine giudiziario i comportamenti commissivi del Presidente della Repubblica si sono contraddistinti per manifeste violazioni di principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, con riferimento all’autonomia e all’indipendenza della magistratura da ogni altro potere statuale. La Presidenza della Repubblica, attraverso il suo Segretario generale, in data 4 aprile 2012, ha inviato al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione una lettera nella quale si chiedevano chiarimenti sulla configurabilità penale della condotta di taluni esponenti politici coinvolti nell’indagine concernente la trattativa Stato-mafia e, addirittura, segnalando l’opportunità di raggiungere una visione giuridicamente univoca tra le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta. Inoltre, il Presidente della Repubblica ha sollevato Conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, in merito ad alcune intercettazioni telefoniche indirette riguardanti lo stesso Capo dello Stato. Tale iniziativa presidenziale, fortemente stigmatizzata anche da un presidente emerito della Corte costituzionale, ha mostrato un grave atteggiamento intimidatorio nei confronti della magistratura, oltretutto nell’ambito di un delicatissimo procedimento penale concernente la presunta trattativa tra le istituzioni statali e la criminalità organizzata. Sempre con riferimento al suddetto procedimento penale, il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente della Corte di Assise di Palermo una missiva, al fine di sottrarsi alla prova testimoniale. In particolare egli ha auspicato che la Corte potesse valutare «nel corso del dibattimento a norma dell’art. 495, comma 4, c.p.p. il reale contributo che le mie dichiarazioni, sulle circostanze in relazione alle quali è stata ammessa la testimonianza, potrebbero effettivamente arrecare all’accertamento processuale in corso».

Il Presidente della Repubblica in carica non sta svolgendo, dunque, il suo mandato, in armonia con i compiti e le funzioni assegnatigli dalla Costituzione e rinvenibili nei suoi supremi principi. Gli atti e i fatti summenzionati svelano la commissione di comportamenti sanzionabili, di natura dolosa, attraverso cui il Capo dello Stato ha non solo abusato dei suoi poteri e violato i suoi doveri ma, nei fatti, ha radicalmente alterato il sistema costituzionale repubblicano. Pertanto, ai sensi della Legge 5 giugno 1989, n. 219, è quanto mai opportuna la presente denuncia, volta alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per il reato di attentato alla Costituzione.

IL CAPO D’ACCUSA PER NAPOLITANO – “Attentato alla Costituzione”: è questo il reato per cui il MoVimento 5 Stelle accusa il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Quella presentata a Montecitorio, formata da Federico D’Inca’, è lunga meno di dieci pagine, e viene trasmessa al presidente della Giunta per le Autorizzazioni Ignazio La Russa. Il sito di Beppe Grillo riporta il testo della denuncia.

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Il pianto delle spighe di grano- un video con una stupenda e commovente storia d’amore

30 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

Una stupenda e commovente storia d’amore, emozionante e vera. Il pianto delle spighe di grano ad opera di un gruppo di danzatori-fantasisti ungheresi che attraverso una loro personalissima forma d’arte hanno commosso migliaia e migliaia di persone. Il ballo, l’emozione, la bellissima musica, il racconto di una storia, fatta di lotte, di guerra, di amore. Un gioco di ombre infinito, con un cuore che fa da cornice, con una narrazione che non stanca, non annoia e coinvolge tutti; basta osservare lo stupore di chi ha assistito a questo spettacolo dal vivo.

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La nuova società Fiat-Chrysler Automobiles ha come acronimo FCA. Compro una vocale (vignetta)

30 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

La nuova società Fiat-Chrysler Automobiles ha come acronimo FCA. Compro una vocale (vignetta)

Il logo di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) che fa ridere tutti (indovina perché)

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Indulto e amnistia, novità possibili nel 2014

29 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

Indulto e amnistia, novità possibili nel 2014

Ecco le relazioni dei ddl Barani e Buemi12-01-2014 - Calogero Giuffrida 7 commenti Senatore Barani: 'Amnistia più ampia rispetto quella del '90 per incidere con più efficacia'. L'ultimo indulto nel 2006.

Indulto e amnistia 2014, cresce l'attesa per l'esame congiunto, in commissione Giustizia al Senato, dei quattro disegni di legge per la concessione dei provvedimenti di clemenza. La nuova seduta plenaria della commissione è stata riconvocata per il 14, 15 e 16 gennaio prossimi. I quattro ddl su amnistia e indulto hanno alla base tutti il problema del sovraffollamento nelle carceri già sanzionato dalla Corte di Strasburgo per le condizioni inumane e degradanti e sono già stati chiesti dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano con il messaggio alle Camere dell'8 ottobre scorso.

Dopo aver visto le sintesi delle relazioni allegate ai primi due ddl Campagna-Manconi (cioè i ddl congiunti n. 20 e 21) presentati al Senato dove vengono sottolineate le possibili novità su indulto e amnistia 2014, ecco quali sono le caratteristiche dei ddl presentati invece dal senatore Barani (ddl 1081) e dal senatore Buemi (ddl 1115) più altri.

Relazione ddl Barani per la concessione di indulto e amnistia: "Vista la drammaticità della situazione di sovraffollamento carcerario, considerati gli appelli dell'Europa e alla luce del messaggio alle Camere del Capo dello Stato, il presente ddl per la concessione di indulto e amnistia ­– si legge nella relazione del ddl Barani - prevede un'amnistia più ampia rispetto all'ultima emanata nel 1990 per incidere con maggiore efficacia.

Non è però prevista, a differenza dei precedenti provvedimenti avvicendatisi in passato, alcuna estensione dell'amnistia a reati la cui pena massima ecceda il limite di sei anni fissato all'articolo 1 che recita: "È concessa amnistia per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena e per fatti commessi non oltre il 30 settembre 2013". "Anche per l'indulto, all'articolo 3, si è optato – viene spiegato nella relazione discussa in commissione Giustizia a Palazzo Madama -per il limite massimo dei cinque anni, innalzato ad otto per i condannati per reati relativi ad associazioni mafiosi, terroristiche o eversive che decidano di collaborare con la giustizia divulgando tutte le circostanze in loro conoscenza relative alla partecipazione nelle organizzazioni".

Relazione ddl Buemi per la concessione di indulto e amnistia: "C'è l'obbligo di tutti e di ciascuno, secondo le proprie funzioni e responsabilità, di affrontare e risolvere – si legge nella relazione del ddl Buemi - quella che è la massima urgenza sociale della storia della Repubblica. Con l'approvazione di questo ddl per la concessione di amnistia e di indulto, per la difesa dello Stato di diritto e per la riforma della giustizia, non si intende però indulgere – viene sottolineato nella relazione discussa in commissione Giustizia al Senato - nel perdonismo ad ogni costo".

"Depongono in tal senso – viene spiegato nella relazione del ddl Buemi per la concessione di indulto e amnistia - sia il robusto apparato di esclusioni, sia il 'doppio binario' che, a lato di amnistia 'ordinaria' contempla una fattispecie più gravosa sia pure a soglia più alta, perché assoggettate ad obblighi ulteriori, in ordine alle restituzioni o riparazioni. Ciò – si legge ancora nella relazione al ddl Buemi - può essere apprezzato meglio in riferimento all'indulto, per il quale si presceglie la modalità, pure prevista dal codice penale, della commutazione del residuo di pena in lavoro sostitutivo di pubblica utilità".

Fonte : Blatsing.News

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Non è una lapidazione

29 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

Non è una lapidazione

ma solo l'effetto di un missile israeliano sulla casa della bambina

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SCIE CHIMICHE-ECCO UN’ALTRA PROVA: L’ACCORDO GERMANIA-USA PER SPARGERE BARIO NELL’ARIA

29 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

Un accordo fra Germania e Stati Uniti d’America – datato 14 aprile 1971 – per il rilascio del tossico bario nell’atmosfera.

SCIE CHIMICHE-ECCO UN’ALTRA PROVA: L’ACCORDO GERMANIA-USA PER SPARGERE BARIO NELL’ARIA
SCIE CHIMICHE-ECCO UN’ALTRA PROVA: L’ACCORDO GERMANIA-USA PER SPARGERE BARIO NELL’ARIA
SCIE CHIMICHE-ECCO UN’ALTRA PROVA: L’ACCORDO GERMANIA-USA PER SPARGERE BARIO NELL’ARIA
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Incoerenze vaticane

29 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

Incoerenze vaticane

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Mondo cane- Il nonno di Dudù

29 Gennaio 2014 , Scritto da CARANAS

Mondo cane- Il nonno di Dudù

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